Art. 4

In vigore dal 4 mar 1986
Nel periodo in cui le uve secche non trasformate sono offerte in vendita conformemente al presente regolamento, gli stati membri comunicano alla Commissione: a) al più tardi entro il 10 di ogni mese, il quantitativo venduto fra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese che precede; b) al più tardi entro il 25 di ogni mese, il quantitativo venduto fra il 1o e il 15 di detto mese.
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