Art. 1
In vigore dal 4 mar 1986
1. Le uve secche non trasformate acquistate dagli organismi ammassatori a norma del regolamento (CEE) n. 626/85 possono essere vendute ad un prezzo fissato in anticipo per la fabbricazione di taluni condimenti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. I quantitativi messi in vendita sono limitati in funzione delle probabili possibilità di smaltimento per l'uso in questione.
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