Art. 2
In vigore dal 4 mar 1986
1. Le uve secche non trasformate vanno utilizzate per la fabbricazione.
- di sottaceti della sottovoce 20.01 C della tariffa doganale comune o
- di salse e condimenti composti della sottovoce 21.04 C della tariffa doganale comune.
La fabbricazione deve essere portata a termine entro 90 giorni dalla data di accettazione della domanda di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85.
2. Deve essere costituita una cauzione di trasformazione per garantire che le uve secche non trasformate siano utilizzate entro i termini fissati per la loro utilizzazione conformemente al disposto del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:682:oj#art-2