Art. 2

In vigore dal 4 mar 1986
1. Le uve secche non trasformate vanno utilizzate per la fabbricazione. - di sottaceti della sottovoce 20.01 C della tariffa doganale comune o - di salse e condimenti composti della sottovoce 21.04 C della tariffa doganale comune. La fabbricazione deve essere portata a termine entro 90 giorni dalla data di accettazione della domanda di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85. 2. Deve essere costituita una cauzione di trasformazione per garantire che le uve secche non trasformate siano utilizzate entro i termini fissati per la loro utilizzazione conformemente al disposto del paragrafo 1.
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