Art. 4
In vigore dal 28 feb 1986
1. Gli stati membri comunicano il primo giorno lavorativo di ogni settimana tutti i dati riguardanti i titoli MCS rilasciati nel corso della settimana precedente, e, più particolarmente:
- i quantitativi,
- la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune.
2. In caso di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/86, tali comunicazioni vengono effettuate al ritmo prescritto dall', paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:643:oj#art-4