Art. 3

In vigore dal 28 feb 1986
La validità dei titoli MCS è limitata a 30 giorni a decorrere dalla data in cui sono stati rilasciati. L'importo della cauzione è fissato a 1 ECU/100 kg netti per le piante ornamentali della voce 06.02 e per l'asparagus plumosus della voce 06.04; a 0,30 ECU/1 000 pezzi per i rosai della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune.
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