Art. 2

In vigore dal 28 feb 1986
1. In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/86, il rilascio dei titoli MCS si effettua conformemente al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80. 2. Quanto ai prodotti per i quali appaia necessario seguire con particolare attenzione il rilascio dei titoli MCS, onde accertare eventuali rischi di superamento dei massimali indicativi, la Commissione può decidere che i titoli stessi vengano rilasciati conformemente al disposto dell', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86.
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