Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione, fissati per il periodo compreso fra il 1g marzo e il 31 dicembre 1986, sono indicati nell'allegato. (4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 4. (6) GU n. L 55 dell'1. 3. 1968, pag. 1. 2. Ai fini dell'applicazione dei massimali indicativi, la campagna di commercializzazione corrisponde all'anno civile. 3. Per quanto riguarda le rose e i garofani che rientrano nella sottovoce ex 06.03. A della tariffa doganale comune, i massimali sono ripartiti nel modo indicato in allegato.
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