Art. 5

In vigore dal 28 feb 1986
1. Gli stati membri procedono alla comunicazione di cui all`, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, ripartendo inoltre i prodotti per categorie quali sono fissate all`, paragrafo 3, per quanto riguarda i formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune. 2. La Spagna comunica alla Commissione i quantitativi di prodotti, soggetti o non a quantità «obiettivo», effettivamente importati, ripartiti per prodotto ed eventualmente per categoria.
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