Art. 3
In vigore dal 28 feb 1986
1. I quantitativi che sono oggetto delle domande di titoli del meccanismo complementare applicabile agli scambi non possono essere superiori al quantitativo disponibile né inferiori a:
100 t per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in presentazioni diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg;
10 t per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg;
1 t per i prodotti delle voci 04.02, 04.03 e 04.04 della tariffa doganale comune.
2. La durata di validità dei titoli del meccanismo complementare applicabile agli scambi è limitata alla fine del secondo mese successivo a quello durante il quale è stato richiesto il titolo.
Storico versioni
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