Art. 1
In vigore dal 28 feb 1986
1. I massimali indicativi di cui all`articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, dell`atto di adesione sono fissati in allegato per il periodo compreso fra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986.
2. Per la fissazione e l`applicazione dei massimali indicativi, la campagna di commercializzazione coincide con l`anno civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:606:oj#art-1