Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
1. I massimali indicativi di cui all`articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, dell`atto di adesione sono fissati in allegato per il periodo compreso fra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986. 2. Per la fissazione e l`applicazione dei massimali indicativi, la campagna di commercializzazione coincide con l`anno civile.
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