Art. 4

In vigore dal 28 feb 1986
L`importo della garanzia di cui all`, paragrafo 3, del regolamento (CEE) 569/86, per quanto riguarda i prodotti che figurano in allegato, è fissato a: - 4 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, - 6 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.02 della tariffa doganale comune, - 15 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune, - 15 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.04 della tariffa doganale comune.
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