Art. 4
In vigore dal 28 feb 1986
L`importo della garanzia di cui all`, paragrafo 3, del regolamento (CEE) 569/86, per quanto riguarda i prodotti che figurano in allegato, è fissato a:
- 4 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune,
- 6 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.02 della tariffa doganale comune,
- 15 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune,
- 15 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.04 della tariffa doganale comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:606:oj#art-4