Art. 6
In vigore dal 28 feb 1986
1. Il Portogallo comunica alla Commissione, entro e non oltre il giovedì di ogni settimana, la media dei prezzi di cui all', paragrafo 2, che riguarda il periodo di 7 giorni precedente il giorno della comunicazione.
2. Al tempo stesso, la Commissione comunica al Portogallo la media dei prezzi constatati nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, nonché quella constatata in Spagna per le medesime qualità di riferimento.
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