Art. 1
In vigore dal 28 feb 1986
1. È istituito un prelievo di base specifico per l'importazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 provenienti dal Portogallo e destinati alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
2. Il prelievo di cui al paragrafo 1 viene stabilito in base alla differenza fra, da un lato, il prezzo d'orientamento a cui si applica il coefficiente 1,9 e, dall'altro, la media dei prezzi di mercato per le carcasse delle categorie di cui all', paragrafo 1, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (3) e classificate nella classe R3, maggiorata dell'incidenza dei dazi doganali.
Questa media viene fissata in base ai prezzi constatati nel corso del periodo che intercorre dal 21o giorno del mese precedente al 20o giorno del mese durante il quale viene stabilito il prelievo di base specifico.
3. Per diverse presentazioni dei prodotti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base è pari al prelievo di base stabilito per le carcasse R3 dei bovini adulti di sesso maschile; a tale prelievo si applica il coefficiente fissato nell'allegato per ciascuno dei prodotti in causa.
Storico versioni
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