Art. 4
In vigore dal 28 feb 1986
1. I prelievi specifici applicabili sono fissati, entro il 27o giorno di ogni mese, conformemente a quanto disposto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68. Essi sono applicabili a decorrere dal primo lunedì del mese successivo. Tuttavia, per la prima fissazione, l'applicazione di questi prelievi è anticipata al 1o marzo 1986.
Gli importi dei prelievi specifici applicabili alle importazioni provenienti dal Portogallo figurano nell'allegato II del presente regolamento.
2. I prelievi applicabili sono modificati nel periodo che intercorre fra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68.
Storico versioni
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