Art. 3
In vigore dal 28 feb 1986
Se la media dei prezzi calcolata conformemente a quanto disposto agli articoli precedenti differisce di meno di 1 per 100 kg di peso morto da quella precedentemente presa in considerazione per il calcolo del prelievo, quest'ultima può essere mantenuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:588:oj#art-3