Art. 5

In vigore dal 28 feb 1986
L'importo compensativo adesione, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 473/86, applicabile alle importazioni in Portogallo provenienti dai paesi terzi o dagli altri stati membri, viene diminuito dell'importo effettivo dell'aiuto al consumo mantenuto a titolo provvisorio nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3774/85.
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