Art. 4

In vigore dal 28 feb 1986
1. Qualora, all'esportazione verso i paesi terzi, l'importo compensativo adesione ICA di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 473/86 da percepire risulti superiore al livello della restituzione, o qualora non sia stata fissata alcuna restituzione, l'importo compensativo adesione è riscosso integralmente. 2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, durante il periodo compreso fra il 1o marzo 1986 e il 30 aprile 1986, per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità e presentato alla rinfusa o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 l, esportato dalla Spagna, si decide di limitare l'importo compensativo adesione al livello della restituzione qualora questa sia stata fissata, o, in caso contrario, di non riscuotere l'importo compensativo adesione.
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