Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 473/86, all'importo dell'aiuto al consumo preso in considerazione è applicata la riduzione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE.
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