Art. 2

In vigore dal 28 feb 1986
Per l'olio d'oliva che rientra nelle sottovoci 15.07 A II a) e 15.07 A II b) della tariffa doganale comune, l'importo compensativo adesione applicabile è l'importo indicato nell' del regolamento (CEE) n. 473/86 cui sono applicati, rispettivamente, i coefficienti 1,04 e 1,20.
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