Art. 6

In vigore dal 28 feb 1986
Se per un prodotto viene fissato un importo compensativo adesione che deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione nei paesi terzi e se la restituzione è inferiore a detto importo compensativo adesione oppure non è fissata, può essere prevista la riscossione, all'esportazione dalla Spagna in un paese terzo del prodotto in questione, di un importo pari alla differenza fra l'importo compensativo adesione e la restituzione oppure, secondo il caso, all'importo compensativo adesione. Inoltre, nel caso di una differenziazione delle restituzioni secondo la destinazione, se la restituzione applicabile per un'esportazione in uno o più paesi terzi è inferiore all'importo compensativo adesione o non è fissata, possono essere previste all'esportazione dalla Spagna misure necessarie atte a garantire l'eventuale riscossione dell'importo di cui al comma precedente.
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