Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
A decorrere dal 1o marzo 1986, negli scambi fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna e fra quest'ultima e i paesi terzi, i prodotti di cui all', lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono soggetti all'applicazione di importi compensativi adesione alle condizioni del presente regolamento.
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