Art. 2

In vigore dal 28 feb 1986
1. Gli importi compensativi adesione di cui all', applicabili ai prodotti trasformati fino al termine della campagna di commercializzazione 1985/1986, sono fissati nell'allegato I derivandoli dagli importi compensativi adesione applicabili ai cereali da cui sono ottenuti mediante coefficienti indicati nello stesso allegato. 2. Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti per i quali è opportuno tener conto dell'incidenza delle restituzioni alla produzione previste all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato II mediante coefficienti indicati nello stesso allegato.
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