Art. 5

In vigore dal 28 feb 1986
Qualora, in applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 467/86, l'importo compensativo adesione per uno dei cereali di cui all', lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sia determinato in base alla tabella che figura nell'allegato del primo regolamento citato, l'importo applicabile al prodotto trasformato a titolo dell'importo compensativo adesione è determinato in funzione delle variazioni dell'importo fissato per il cereale di base in applicazione del suddetto , paragrafo 1.
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