Art. 4

In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.(5) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 39.
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