Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
1. Per ciascuna campagna e per ciascun prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72, la partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi effettuati in Spagna dalle organizzazioni di produttori riconosciute dalla Commissione è limitata ad una percentuale delle spese pagate a titolo delle compensazioni finanziarie derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 di detto regolamento, in funzione dei prezzi istituzionali spagnoli. 2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è uguale al tasso di copertura di cui all'articolo 133 dell'atto di adesione. Essa corrisponde al rapporto che esiste tra la produzione conforme alle norme comuni di qualità commercializzata dalle organizzazioni di produttori riconosciuti dalla Commissione e la produzione totale raccolta nella Spagna continentale e nelle isole Baleari, diminuita delle perdite e dell'alimentazione animale. 3. I prodotti che beneficiano della partecipazione finanziaria della Comunità devono essere conformi alle norme comuni di qualità stabilite in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72. 4. Le spese derivanti dalla partecipazione finanziaria della Comunità di cui al paragrafo 1, sono considerate come interventi ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70. 5. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, in funzione delle necessità, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. 6. Le modalità di applicazione degli altri paragrafi, soprattutto per quanto riguarda le informazioni necessarie per la determinazione del tasso di copertura, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
Storico versioni
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