Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione l'elenco delle organizzazioni di produttori da esse riconosciute in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché le informazioni concernenti la loro costituzione e il loro funzionamento, per consentirne il riconoscimento da parte della Commissione. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
Storico versioni
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