Art. 3

In vigore dal 25 feb 1986
I controlli sul posto di cui all'articolo 133, paragrafo 3, lettera b), ultimo comma, dell'atto di adesione, sono effettuati da agenti della Commissione investiti specificamente di questo compito, in collaborazione con le autorità spagnole. Questi controlli sono effetuati in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e del regolamento (CEE) n. 1319/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al potenziamento dei mezzi di controllo dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli (5).
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