Art. 5
Il regolamento (CEE) n. 1153/75 è modificato come segue:
In vigore dal 18 feb 1986
1. Il testo dell', paragrafo 4, ultimo comma, è sostituito dal seguente:
« Tale numero è preceduto dalla o dalle lettere seguenti, secondo lo stato membro che rilascia il documento: B per il Belgio, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Grecia, ES per la Spagna, F per la Francia, GB per il Regno Unito, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e, a decorrere dalla seconda tappa dell'adesione, P per il Portogallo.
Al momento della compilazione, può essere apposto sui documenti di accompagnamento un numero di rilascio ».
2. All' è aggiunto il paragrafo seguente:
« 4. Per il vino rosso da tavola spagnolo, la casella 23 è utilizzata ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3803/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce i criteri che consentono di determinare l'origine e di seguire i movimenti dei vini rossi da tavola spagnoli (1).
(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 36 ».
3. All', paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunti i termini seguenti:
« - exportado
e, a decorrere dalla seconda tappa dell'adesione del Portogallo,
- exportar ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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