Art. 13
In vigore dal 18 feb 1986
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .
ESSO SI APPLICA DAL 1O MARZO 1986 .
IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .
FATTO A BRUXELLES, IL 18 FEBBRAIO 1986 .
PER LA COMMISSIONE
FRANS ANDRIESSEN
VICEPRESIDENTE*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 418/86 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 1986
che modifica taluni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l', paragrafo 3, l', paragrafi 1 e 2, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 6, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 33, paragrafo 8, l'articolo 34, paragrafo 4, l'articolo 36, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 6, l'articolo 50, paragrafo 5, l'articolo 53, paragrafo 3, nonché l'articolo 54, paragrafo 5 e l'articolo 65,
visto il regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/85 (4), in particolare l'articolo 3 bis,
considerando che, data la nuova situazione venutasi a creare con l'adesione di altri due paesi alla Comunità, occorre apportare una serie di modifiche alla normativa comunitaria nel settore vitivinicolo;
considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, è necessario modificare i seguenti regolamenti della Commissione:
- regolamento (CEE) n. 1594/70 della Commissione, del 5 agosto 1970, relativo alle dichiarazioni, all'esecuzione e al controllo delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e disacidificazione nel settore del vino (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/80 (6);
- regolamento (CEE) n. 2223/70 della Commissione, del 28 ottobre 1970, relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1230/80 (8);
- regolamento (CEE) n. 2247/73 della Commissione, del 16 agosto 1973, relativo al controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (9), modificato dall'atto di adesione della Grecia;
- regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (11);
- regolamento (CEE) n. 643/77 della Commissione, del 29 marzo 1977, che stabilisce modalità di applicazione per il taglio e la vinificazione, nelle zone franche del territorio geografico della Comunità, di prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80;
- regolamento (CEE) n. 2682/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977, che constata i corsi e fissa i prezzi medi e i prezzi rappresentativi dei vini da tavola (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/81 (14);
- regolamento (CEE) n. 2903/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativo al declassamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (15);
- regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2397/84 (17);
- regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore vitivinicolo (18);
- regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti (19), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2599/85 (20);
- regolamento (CEE) n. 2396/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le modalità di applicazione per la stesura del bilancio di previsione del settore vitivinicolo (21);
considerando che è inoltre necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/74 della Commissione, del 7 agosto 1974, relativo all'elenco dei vini liquorosi di qualità originari dei paesi terzi, previsto nella definizione del « vino
liquoroso », lettera ii), quale figura all' del regolamento (CEE) n. 948/70 (1);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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