Art. 1
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1594/70 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 18 feb 1986
« 1. Le regioni viticole di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le seguenti:
a) zona viticola A,
b) zona viticola B,
c) zone viticole C I, C II e C III, salvo i vigneti situati nella Repubblica italiana, nella Repubblica ellenica, nel Regno di Spagna e nei dipartimenti francesi dipendenti dalle corti d'appello di:
- Aix en Provence,
- Nîmes,
- Montpellier,
- Toulouse,
- Agen,
- Pau,
- Bordeaux e
- Bastia ».
Storico versioni
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