Art. 1 · Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1594/70 è sostituito dal seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1594/70 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 18 feb 1986
« 1. Le regioni viticole di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le seguenti: a) zona viticola A, b) zona viticola B, c) zone viticole C I, C II e C III, salvo i vigneti situati nella Repubblica italiana, nella Repubblica ellenica, nel Regno di Spagna e nei dipartimenti francesi dipendenti dalle corti d'appello di: - Aix en Provence, - Nîmes, - Montpellier, - Toulouse, - Agen, - Pau, - Bordeaux e - Bastia ».
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