Art. 6

In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento è applicabile a tutte le importazioni effettuate in Spagna e Portogallo in provenienza dai paesi terzi, fatti salvi i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali conformemente all'articolo 179, paragrafo 1, e all'articolo 366, paragrafo 1, dell'atto di adesione o, in loro mancanza, fatte salve le misure transitorie autonome di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto.
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