Art. 5

In vigore dal 17 feb 1986
1. Al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto, il certificato d'importazione è vistato dal servizio doganale competente, il quale indica o certifica nel titolo il quantitativo netto effettivamente importato in virtù del certificato. 2. Ai fini del controllo dei quantitativi importati, una copia del certificato di cui al paragrafo 1 è immediatamente trasmessa dall'importatore all'organismo competente che gli ha rilasciato il certificato. 3. Entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, lo stato membro importatore comunica alla Commissione, per prodotto e per paese di provenienza: - il quantitativo e il valore globali dei prodotti che sono stati oggetto di una domanda di certificato d'importazione nel trimestre precedente; - il quantitativo e il valore dei prodotti effettivamente importati nel trimestre precedente.
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