Art. 4
In vigore dal 17 feb 1986
1. Qualora per un determinato prodotto le importazioni effettivamente realizzate durante un trimestre non raggiungano la quota prevista per tale trimestre, i quantitativi non utilizzati sono riportati al trimestre successivo dello stesso anno.
2. Qualora per un determinato prodotto le domande di titoli per un trimestre superino la quota prevista per questo trimestre, gli stati membri interessati devono sospendere il rilascio dei titoli d'importazione per tutti i quantitativi che superano la quota determinata per il trimestre in questione. Tuttavia, i titoli non concessi possono essere rilasciati per il trimestre successivo dello stesso anno.
Storico versioni
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