Art. 3
In vigore dal 17 feb 1986
1. Le importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti di cui all'articolo 176, paragrafo 1, ed all'articolo 363, paragrafo 1, dell'atto di adesione devono essere effettuate in base a un certificato d'importazione preventivamente rilasciato dall'organismo competente dello stato membro importatore, per ciascuno dei trimestri di cui all', paragrafo 1. Per ciascuna operazione viene rilasciato un unico certificato.
Il certificato è rilasciato su richiesta dell'importatore, entro cinque giorni feriali successivi alla presentazione della domanda.
Il certificato non è trasmissibile.
2. Il rilascio del certificato d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di importare durante il periodo di validità del certificato e che resta totalmente o parzialmente acquisita se l'operazione non è realizzata entro detto termine o lo è solo parzialmente. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono fissate secondo la procedura di cui all', paragrafo 1.
3. Il certificato d'importazione è valido per i prodotti per i quali è stato rilasciato e conferisce il diritto d'importare, per la durata di validità del certificato e in virtù di esso, il quantitativo netto di prodotto designato, in provenienza dal paese o dal gruppo di paesi indicati nel certificato, conformemente al paragrafo 5.
4. Il certificato d'importazione ha una validità di sessanta giorni a decorrere dal giorno del rilascio.
5. Lo stato membro importatore definisce le modalità particolari relative alla concessione dei certificati d'importazione e determina, in particolare, il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascun certificato e che per i contingenti di volume superiore a 10 tonnellate per trimestre, in nessun caso può superare il 5 % del volume dei contingenti.
Tuttavia, la domanda di certificato di cui al paragrafo 1 deve indicare almeno gli elementi seguenti, che dovranno figurare nel certificato:
a) nome e indirizzo dell'importatore;
b) descrizione precisa del prodotto, in particolare:
- consueta denominazione commerciale,
- designazione secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune,
- paese d'origine;
c) quantitativo del prodotto in tonnellate;
d) valore del prodotto, in prezzi cif;
e) data e luogo probabili dell'importazione.
6. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione le modalità che prevedono adottare in virtù del paragrafo 5. Le modalità proposte sono considerate accettate se la Commissione non ha formulato osservazioni in materia entro il termine di un mese.
Storico versioni
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