Art. 7
In vigore dal 5 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 126 del 12. 6. 1982, pag. 27.
(3) GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7.
(4) GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 16.
Storico versioni
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