Art. 7

Art. 7

In vigore dal 5 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 126 del 12. 6. 1982, pag. 27. (3) GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7. (4) GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 16.
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