Art. 2
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
In vigore dal 5 feb 1986
a) fibre lunghe di lino: il lino stigliato, pettinato o altrimenti preparato, a non filato;
b) fibre corte di lino o stoppe di lino: le fibre di lino non filato diverse dalle fibre lunghe di lino e diverse dai cascami e dagli sfilacciati di lino;
c) fibre di canapa: la canapa stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata, eccetto i cascami e gli sfilacciati di canapa.
Storico versioni
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