Art. 5

1. L'ammontare dell'aiuto è fissato, per 100 kg e per mese, a:

In vigore dal 5 feb 1986
- 2,40 ECU per le fibre lunghe di lino, - 1,22 ECU per le fibre corte di lino, - 1,10 ECU per le fibre di canapa. 2. In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1172/71, l'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione della durata del contratto.
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