Art. 3

In vigore dal 27 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 3. (4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (6) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (7) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1. (8) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (1) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.
Storico versioni

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