Art. 3
In vigore dal 27 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 3.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(6) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(7) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
(8) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(1) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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