Art. 2

In vigore dal 27 gen 1986
1. L'organismo d'intervento britannico registra in uscita, sui conti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento tenero ceduti, al valore zero. 2. L'organismo d'intervento italiano registra in entrata, sui conti di cui al paragrafo 1, i quantitativi di frumento tenero presi in consegna, al valore zero, e li valuta alla fine di ogni mese al prezzo fissato in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 per le scorte riportate all'esercizio in questione. 3. Le spese di trasporto dei quantitativi trasferiti sono registrate sui conti di cui al paragrafo 1.
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