Art. 1

In vigore dal 27 gen 1986
1. L'organismo d'intervento britannico tiene 300 000 tonnellate di frumento tenero a disposizione dell'organismo d'intervento italiano. 2. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il frumento tenero anteriormente al 1o marzo 1986 e provvede al suo trasferimento verso i magazzini delle regioni portuali anteriormente al 1o aprile 1986. Esso provvede al suo smercio nell'alimentazione animale anteriormente al 30 giugno 1986. Il quantitativi non smaltiti entro tale data verranno rimessi in vendita conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (8). 3. Fatte salve le condizioni di prezzo di cui al paragra- fo 4 o le disposizioni particolari adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prodotto di cui al paragrafo 1 viene rimesso in vendita conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/82. 4. All'uscita dalle scorte d'intervento, il prezzo minimo di vendita del prodotto è pari al prezzo applicato durante il mese in questione per l'acquisto di frumento tenero all'intervento. Non si applicano le maggiorazioni e detrazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali (1). 5. Le operazioni di trasporto sono attribuite mediante gara. La mobilitazione viene effettuata alle condizioni di trasporto più favorevoli. 6. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento e il controllo qualitativo della merce, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/85.
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