Art. 7
In vigore dal 20 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai prodotti a carico degli organismi d'intervento dopo il 1o settembre 1982 ancora detenuti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1981, pag. 8.
(3) GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 20.
(1) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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