Art. 2
In vigore dal 20 gen 1986
Per quanto riguarda i prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, si applicano le disposizioni seguenti:
a) gli organismi d'intervento indicono, entro un termine da determinare, procedure di gara o di vendita pubblica all'asta al fine dello smercio di tali prodotti sui mercati dell'alcole o delle bevande alcoliche;
b) le offerte prese in considerazione nel quadro di tali procedure devono corrispondere almeno ai prezzi minimi di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b);
c) se i prodotti non hanno pututo essere smerciati conformemente alle lettere a) e b), la gara viene decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 ai fini dello smercio dei prodotti in altri settori, e in particolare in quello dei carburanti o dei combustibili.
Storico versioni
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