Art. 2

In vigore dal 20 gen 1986
Per quanto riguarda i prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, si applicano le disposizioni seguenti: a) gli organismi d'intervento indicono, entro un termine da determinare, procedure di gara o di vendita pubblica all'asta al fine dello smercio di tali prodotti sui mercati dell'alcole o delle bevande alcoliche; b) le offerte prese in considerazione nel quadro di tali procedure devono corrispondere almeno ai prezzi minimi di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b); c) se i prodotti non hanno pututo essere smerciati conformemente alle lettere a) e b), la gara viene decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 ai fini dello smercio dei prodotti in altri settori, e in particolare in quello dei carburanti o dei combustibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:139:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo