Art. 4
In vigore dal 20 gen 1986
Nel quadro delle gare di cui all', lettera c) e all', la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79:
- il prezzo al di sotto del quale le offerte ricevute non devono essere accettate, poiché il prezzo non può comunque essere inferiore al prezzo minimo fissato per i vari tipi di alcole, in applicazione dell', paragrafo 1;
- oppure di non dar seguito alle offerte ricevute.
Storico versioni
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