Art. 6

1. Sono fissati i seguenti prezzi minimi di vendita:

In vigore dal 20 gen 1986
a) prezzo minimo di vendita per l'alcole neutro che risponde alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 (1), ad eccezione degli alcoli neutri di cui alle lettere c), e) e f); b) prezzo minimo di vendita per gli alcoli diversi dagli alcoli neutri, ad eccezione degli alcoli di cui alle lettere d) e e); c) prezzo minimo particolare di vendita per gli alcoli neutri destinati, a talune condizioni, al settore dei carburanti; d) prezzo minimo particolare di vendita per gli alcoli diversi dagli alcoli neutri destinati, a talune condizioni, al settore dei carburanti; e) prezzo minimo particolare di vendita per gli alcoli neutri e per gli alcoli diversi dagli alcoli neutri destinati ad essere utilizzati, a talune condizioni, nel settore dei combustibili; f) prezzo minimo particolare di vendita per gli alcoli neutri destinati ad essere esportati a talune condizioni. 2. Per evitare di perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità, i prezzi minimi di vendita di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono fissati, per una qualità comparabile, ad un livello non inferiore sia ai prezzi rappresentativi accertati sui mercati della Comunità per gli alcoli di cereali sia ai prezzi degli alcoli di vino ottenuti nel quadro delle misure di distillazione comunitarie. 3. I prezzi minimi particolari di vendita di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) sono fissati tenendo conto del prezzo medio comunitario di commercializzazione, tasse escluse, della benzina di qualità super e di un coefficiente di equivalenza. 4. Il prezzo minimo particolare di vendita di cui al paragrafo 1, lettera e) è fissato tenendo conto di un prezzo medio comunitario di commercializzazione, tasse escluse, del combustibile liquido destinato alle centrali termiche e di un coefficiente di equivalenza. 5. I prezzi di cui al paragrafo 1 sono fissati prima dell'inizio di ciascuna campagna, secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79. I prezzi possono essere modificati durante la campagna, secondo la stessa procedura, in particolare se: - per quanto riguarda i prezzi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), intervengono notevoli variazioni di prezzo per gli alcoli etilici di cereali o di vino di qualità comparabile, - per quanto riguarda i prezzi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), intervengono notevoli variazioni di prezzo per la benzina super; - per quanto riguarda il prezzo di cui al paragrafo 1, lettera e), intervengono notevoli variazioni di prezzo per i combustibili liquidi utilizzati nelle centrali termiche. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e f) sono fissate secondo la stessa procedura.
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