Art. 7
In vigore dal 27 dic 1985
Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, ed escluse le navi che esercitano la pesca del nasello, di altre specie demersali e del suro, alle navi battenti bandiera della Spagna si applicano le seguenti misure tecniche:
a) la pesca con le reti da imbrocco è vietata;
b) le navi non possono tenere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli neccessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate;
c) ciacuna nave a palangari non può calare più di due palangari al giorno; la lunghezza massima di ciascun palangaro è fissata a 20 miglia marine; i braccioli devono distare l'uno dall'altro almeno 2,70 m;
d) le navi che esercitano la pesca del pesce castagna non possono tenere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso dai palangari da superficie.
Storico versioni
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