Art. 6
In vigore dal 27 dic 1985
I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste nell'allegato. A richiesta dello stato membro interessato, la Commissione modifica la designazione delle competenti autorità di controllo menzionate al punto 7 dell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3718:oj#art-6