Art. 3

In vigore dal 27 dic 1985
1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione e, a titolo informativo, alle autorità di controllo portoghesi menzionate al punto 7 dell'allegato, i progetti di elenchi di navi, detti « elenchi periodici », di cui all'articolo 352, paragrafo 2, dell'atto di adesione, applicando i coefficienti di conversione definiti all'articolo 158 dell'atto di adesione, nei quali sono indicate le navi autorizzate a esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, conformemente all'articolo 352 dell'atto di adesione. È trasmesso un elenco distinto per ciascuna delle seguenti categorie di navi: - navi che esercitano la pesca del nasello, di altre specie demersali e del suro a nord del parallelo di Peniche; - navi che esercitano la pesca del nasello, di altre specie demersali e del suro a sud del parallelo di Peniche; - navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno a nord del parallelo di Peniche (pesce spada, verdesca, fieto); - navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno a sud del parallelo di Peniche (pesce spada, verdesca, fieto); - navi che esercitano la pesca del tonno bianco. 2. Fatta eccezione per l'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi magratori diversi dal tonno e per quello delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco, gli elenchi sono trasmessi via telex ogni settimana prima delle ore 12 (tempo universale) del giovedì. Essi sono in vigore dalle ore 0 (tempo universale) della domenica fino alle ore 24 (tempo universale) del sabato successivo. L'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno e quello delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco sono trasmessi almeno 15 giorni lavorativi prima della loro entrata in vigore; essi coprono un periodo di almeno due mesi civili. Il numero di navi indicato nell'elenco delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco non può essere superiore al numero fissato dal Consiglio secondo la procedura prevista dall'articolo 352, paragrafo 6, dell'atto di adesione. 3. Ciascuno degli elenchi periodici reca, per ogni nave, le informazioni seguenti: - nome e numero d'immatricolazione della nave; - indicativo di chiamata; - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti); - coefficiente menzionato all'articolo 158, paragrafo 2, dell'atto di adesione; - metodo di pesca previsto; - zona di pesca prevista; - per le navi che esercitano la pesca del tonno bianco e di altri grandi migratori, periodo per il quale è chiesta l'autorizzazione di pesca. 4. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi periodici, che trasmette alle autorità spagnole e alle autorità di controllo portoghesi : - prima delle ore 12 (tempo universale) del venerdì successivo, fatta eccezione per l'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno e per quello delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco; - almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista per la loro entrata in vigore, per l'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno e per quello delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco. 5. Qualora la Commissione non sia in possesso di un nuovo elenco periodico entro i termini stabiliti al paragrafo 2 , le disposizioni valide l'ultimo giorno del periodo in corso si applicano sino a quando non sia stato adottato un nuovo elenco, conformemente alla procedura prevista dal presente articolo. 6. Le autorità spagnole possono chiedere allla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico che, per causa di forza maggiore, non possa pescare nel corso dell'intero o di parte del periodo previsto e, qualora l'elenco periodico comprenda un numero di navi inferiore al numero massimo autorizzato ad esercitare simultaneamente le proprie attività, l'aggiunta di una o più navi entro i limiti di tale numero massimo. Le navi sostitutive o supplementari devono figurare negli elenchi di cui all'. Le domande di sostituzione o di aggiunta vanno indirizzate via telex alla Commissione, trasmettendone copia alle autorità di controllo portoghesi menzionate. La Commissione comunica il più sollecitamente possibile alle autorità spagnole e alle autorità di controllo portoghesi qualsiasi modifica degli elenchi periodici. La nave sostitutiva o supplementare è autorizzata a pescare unicamente dopo la data indicata nella comunicazione della Commissione.
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